La nascita della figura del Coordinatore, e i suoi rispettivi “compiti”, viene trattata per la prima volta con il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Marzo del 1969 n. 128, il quale recita: “Il capo-sala è alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari addetti alla divisione, sezione o servizio; controlla e dirige il servizio degli infermieri e del personale ausiliario; controlla il prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e di tutti gli altri materiali in dotazione; controlla la qualità e quantità delle razioni alimentari per i ricoverati e ne organizza la distribuzione; è responsabile della tenuta dell’archivio.”; “…L’infermiere professionale e la vigilatrice d’infanzia sono alle dirette dipendenze del capo-sala e lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni di indole amministrativa, organizzativa e disciplinare nell’ambito della sezione ospedaliera cui sono adibiti.”; “…L’infermiere generico è alle dirette dipendenze del capo-sala.”
Dai suddetti stralci giuridici si evince che il caposala si avvale prettamente della funzione di controllore e di direzione e gestione del personale a lui affidato, ma comunque sempre alle dipendenze del “primario e dei sanitari addetti alla divisione, sezione e servizio”, evidenziandone la non-autonomia decisionale e la costante presenza della longa manus medica all’interno della sfera infermieristica.
Negli anni, parallelamente all’evoluzione della stessa realtà sanitaria, la figura del Coordinatore ha subito svariate mutazioni, fino ad arrivare ad una definizione legislativa più specifica e professionale.
La legge più moderna ed essenziale inerente alla figura del Coordinatore, è la n.43 del 1° Febbraio del 2006, la quale definisce i cambiamenti riguardanti le figura dell’infermiere in possesso di diversi titoli universitari e i requisiti per poter ricoprire il ruolo di coordinamento.
Nello specifico il comma 4 dell’articolo 6 della predetta legge definisce i requisiti per l’esercizio della funzione di coordinamento, ovvero: “(a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; (b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
I suddetti requisiti potrebbero essere completamente stravolti dal DDL n°2396 di iniziativa della senatrice Paola Boldrini “Riordino della formazione universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche, nonché delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica” che muta il requisito del master di I livello prevedendo il possesso della laurea magistrale.
Data il mutamento negli anni della sanità e del ruolo del Coordinatore, questo professionista si deve avvalere di specifiche competenze, nello specifico:
- Clinico-assistenziali – determinate dalla quotidianità delle prestazioni ed atteggiamenti attuati nei confronti dei vari collaboratori, pazienti e familiari/caregiver di quest’ultimi.
- Manageriali – queste si esplicano nelle attività di pianificazione, gestione delle risorse umane, economiche e materiali, coordinamento, organizzazione, monitoraggio, valutazione e implementazione.
- Relazionali e di leadership – il coordinatore leader non si sofferma solamente sul come e cosa fare, ma si focalizza principalmente sul perché fare quella determinata attività, tramite il coinvolgimento, la motivazione e la congiunzione degli ideali/obiettivi dei singoli professionisti/equipe e quelli aziendali.
Dopo aver riportato le competenze proprie del Coordinatore Infermieristico, si può dire che questa tipologia di esercente la professione sanitaria ha come obiettivo l’attuazione di politiche di programmazione/organizzazione volte al miglioramento continuo dell’attività clinica-assistenziale in termini di qualità, efficacia ed efficienza.
Per quanto riguarda l’organizzazione delle risorse umane, il coordinatore ha come fine ultimo creare condizioni tali da far lavorare i membri di un gruppo in modo armonioso. Ciò è di fondamentale importanza in quanto, se l’azione di tutti gli operatori non converge sugli obiettivi prefissati e assegnati, i loro sforzi rischiano di disperdersi in direzioni differenti e non funzionali rispetto al traguardo stabilito e condiviso.
Gestire un gruppo significa coordinare più figure differenti e indirizzarle verso un obiettivo comune.
Per fare ciò bisogna definire i confini delle attività dei vari professionisti, in modo tale che le attività di uno non invadano le aree di competenza dell’altro, ma, al contrario, si integrino e si completino.
Riassumendo, la figura del Coordinatore Infermieristico si è stravolta completamente nel tempo; si è passati da funzioni e responsabilità prettamente legate alla collaborazione con il primario, il controllo del vitto e dei farmaci a quelle prettamente orientate alla soluzione e gestioni dei problemi riguardanti il funzionamento dell’unità organizzativa per il raggiungimento di risultati clinico-assistenziali.
Tale necessità di trasformazione professionale ha come fine ultimo l’erogazione di un’efficace assistenza infermieristica, un impiego efficiente delle risorse, una corretta direzione del reparto, l’adesione ad attività di formazione e di aggiornamento e la partecipazione ad attività di ricerca.
Nella responsabilità di coordinare le risorse umane in base alle necessità previste dal contesto lavorativo, è sottesa una funzione estremamente critica. Questa attività vede il Coordinatore non solo come mero problem solver, ma prima come problem raiser, ovvero colui che fa emergere i problemi per poi risolverli.
Detto ciò, è chiaro ed evidente che il Coordinatore Infermieristico è una figura chiave nella realtà sanitaria di oggigiorno, all’interno della quale ricopre un ruolo estremamente delicato e di legame tra la dirigenza e gli esercenti la professione sanitaria in prima linea nei reparti/servizi e sul territorio.
Bigliografia
- Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo del 1969 n. 128, capo IV, “Attribuzione di altre qualifiche di personale ospedaliero”, sezione II art. 41, “Personale di assistenza diretta”
- Calamandrei C. [2004], ”Manuale di management per le professioni sanitarie” 4° ed., McGraw Hill Education
- Legge 1° febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”
- DDL n°2396 comunicato alla Presidenza il 22 settembre 2021, “Riordino della formazione universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche, nonché delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica”