L’infortunio sul lavoro è un evento dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche, verificatosi durante l’attività lavorativa, dal quale derivano inabilità, permanente o temporanea, che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Sono considerati infortuni sul lavoro anche i casi verificatosi in itinere, ovvero durante il percorso abitazione-luogo di lavoro.
Quando si parla di causa violenta, si intende ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.
Un infortunio sul lavoro è considerato tale quando avviene in occasione di lavoro, ovvero in tutte quelle situazioni nelle quali si svolge il lavoro e nelle quali vi è un rischio per il lavoratore. Quindi, non è sufficiente che l’evento si verifichi durante lo svolgimento delle attività lavorative ma che avvenga per il lavoro.
Deve necessariamente sussistere un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dalla “vittima” e l’incidente che causa l’infortunio.
Le cause che possono provocare il danno sono:
- elementi dell’apparato produttivo
- situazioni e fattori propri del lavoratore
- situazioni ricollegabili all’attività lavorativa
Secondo la norma vigente, sono tutelati anche quegli infortuni verificatosi per colpa del lavoratore, a condizione che la sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) sia riconducibile alla mansione svolta dall’operatore.
L’assicurazione obbligatoria INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro l’Infortunio sul Lavoro) copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
Sono esclusi dalla tutela gli infortuni derivanti da un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o i cui effetti siano dolosamente aggravati dall’operatore stesso.
Oltre ai suddetti casi, sono anche esclusi dall’indennizzo gli infortuni dovuti all’abuso di alcool e psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Inoltre, l’INAIL tutela i lavoratori in caso di infortuni in itinere; in questa specifica classe fanno parte gli infortuni avvenuti durante trasferte, spostamenti abituali per la pausa pranzo e nelle deviazioni di tragitto casa-lavoro per l’accompagnamento dei figli a scuola ed eventuali deviazioni del normale tragitto come:
- deviazioni effettuate su direttiva del datore di lavoro;
- dovute a necessità (guasto meccanico, soddisfacimento di esigenze fisiologiche, etc.) o per obblighi penalmente rilevanti (prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- interruzioni/deviazioni necessarie per l’accompagnamento dei figli a scuola;
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
La denuncia/comunicazione di infortunio è una responsabilità del datore di lavoro, il quale è tenuto a comunicare all’INAIL l’infortunio sul lavoro.
Dato che la realtà sanitaria è un ambiente estremamente rischioso (punture accidentali, aggressioni da parte dei pazienti e/o familiari, danni muscolo scheletrici dovuti ad un’errata movimentazione dei carichi, etc.), uno degli obiettivi principali della sicurezza dell’ambiente di lavoro è la prevenzione.
In questa circostanza, ricopre un ruolo fondamentale il mancato infortunio o near miss, ovvero il manifestarsi non voluto di un evento, ricollegabile all’attività lavorativa, che, nonostante sia in grado di cagionare danni a persone o a cose, non ha determinato alcun infortunio.
Nella realtà sanitaria e secondo il Ministero della Salute, per Near Miss (anche Close Call o Quasi Evento), si intende “errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente”.
Nell’ambiente lavorativo, il Near Miss può rientrare nelle seguenti casistiche:
- incidente mancato;
- incidente avvenuto che non ha causato danni ad alcun lavoratore;
- “infortunio” avvenuto con conseguenze lievi, ovvero nessuna assenza dal lavoro.
Una metodica efficace per prevenire gli infortuni o contenerne eventuali effetti è la verifica periodica delle conoscenze del personale sul corretto utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) messi a disposizione dal datore di lavoro; successivamente la suddetta verifica viene riportata su dei moduli dedicati, i quali vengono archiviati nelle schede personali degli operatori ai fini della tracciabilità.
Altra metodica, consiste che al momento dell’introduzione nel nosocomio di un nuovo presidio, attrezzatura, apparecchiatura e elettromedicale questa deve essere necessariamente accompagnata dal manuale operativo/d’istruzione, il quale deve essere mantenuto nel reparto e/o servizio dedicato e deve essere accessibile agli operatori responsabili dell’utilizzo e/o manutenzione dello stesso.
La formazione sull’utilizzo di una nuova apparecchiatura deve essere certificata e tracciata, anche attraverso lo svolgimento di audit formativi. Il fine ultimo è di garantire la massima sicurezza al lavoratore e al paziente durante l’attività clinico-assistenziale.
Nonostante tutte le attività di prevenzione che si possono mettere in atto, è stato appurato che non si è esenti dal rischio, in quanto ogni attività lavorativa è influenzata dallo human factor, ovvero quell’elemento trainante e fondamentale, strettamente legato alla comunicazione, che può determinare l’andamento di un processo sia in positivo che in negativo.
Detto ciò, il rischio di andare incontro ad un infortunio può essere influenzato positivamente da strategie di prevenzione (formazione, consapevolezza a tutti i livelli del personale sulle buone pratiche da attuare, strumenti in possesso come i DPI e altri ausili, procedure, protocolli, istruzioni operative, linee guida, circolari interne, ecc.) attuate in armonia da tutto il personale.
La consapevolezza che il rischio di infortunio è sempre presente, è acclarato dalla definizione stessa dell’infortunio sul lavoro ovvero come evento dovuto ad una causa fortuita; quindi può e deve essere preveduto durante la progettazione dei processi operativi di una struttura, in modo tale da poter mettere in campo tutte le strategie di prevenzioni disponibili e attuabili.
Strumento imprescindibile nella pianificazione delle attività di prevenzione è la comunicazione interdisciplinare, in quanto il decentramento delle informazioni necessarie a combattere i rischi insiti nei diversi processi interni, è la chiave di volta per una compartecipazione adeguata di tutte le figure professionali indirizzata al raggiungimento dell’obiettivo sicurezza sul posto di lavoro.
Per tutti i motivi sopracitati, le strutture sanitarie devono essere necessariamente estremamente sensibili e proattive nella pianificazione di audit e incontri formativi indirizzati alla determinazione di azioni preventive e correttive per la gestione del rischio di infortunio nonché alle segnalazioni effettuate dal personale sanitario e non.
BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA
- DPR 1124/1965 art.53;
- D.lgs. 81/2008 art.18 comma 1 lettera R;
- De Sario P. [2008], “La riunione che serve. Metodi collaudati per incontri dilavoro a forte-relazione, costruttivi e concreti”,Franco Angeli editore, Milano;
- Ministero della Salute [2011], “Linee Guida per gestire e comunicare gli eventi avversi in sanità” allegato 1, p.17;
- https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro.html aggiornato al 27/07/2015
- Cascini F. [2017], “Risk Management. Guida teorico-pratica per la gestione del rischio sanitario”, Graficassia;